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Trattato di pace fra I'ltalia e le Potenze Alleate ed Associate
Entrata in vigore: 16-09-1947, Legge di ratifica 2 agosto 1947, n. 811. Gazzetta Ufficiale n. 200 del 02-11-1947.
Esecuzione del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 Novembre 1947, n. 1430. Gazzetta Ufficiale n. 295 del 24-12-1947.
Ratifica del decreto legislativo suddetto: legge 25-11-1952 n. 3054. Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14-01-1953.
ALLEGATO VII
STRUMENTO RELATIVO AL PORTO FRANCO DI TRIESTE
Articolo 1.
1. - Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste
possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il
commercio internazionale e dalla Jugoslavia,l'italia e gli Stati dell'Europa Centrale,
secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo:
a) sara' creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale,
entro i limiti fissati o previsti dall'articolo 3 del presente Strumento;
b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno
liberta' di transito, ai sensi dell'articolo 16 del presente Strumento.
2. - II regime internazionale del Porto Franco sara'
regolato dalle dispoaizioni del presente Strumento.
Articolo 2.
1. - Il Porto Franco sara' costituito e amministrato come
un Ente pubblico del Territorio Libero,
avente tutti gli attributi di un persona giuridica ed operante in conformita'
delle disposizioni del presente Strumento.
2. - Tutti i beni italiani statali e parastatali entro i limiti del Porto Franco,
che, ai sensi delle disposizioni del presente Trattato
passeranno in proprieta' al Territorio Libero,
saranno trasferiti senza pagamento, al Porto Franco.
Articolo 3.
1. - La zona del Porto Franco comprendera' il territorio e gli impianti delle
zone franche del Porto di Trieste, entro i loro confini d 1939.
2. - La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione
esclusiva di uno Stato qualunque e' incompatibile con figura del Territorio Libero e
del Porto Franco.
3. - Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navigazione jugoslava e
italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo
jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale
prevista successivo articolo 21, potra' riservare a favore delle navi mercantili battenti
bandiera di uno o dell'altro dei due Stati, l'uso esclusivo di punto d'ormeggio
in determinate parti della zona del Porto Franco.
4. - Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area del Porto Franco,
cio' potra' farsi su proposta del Direttore del Porto Franco,
con decisione del Consiglio di Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare.
Articolo 4.
Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento,
le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone
e ai beni entro i confini del Porto Franco e le autorita' incaricate
di assicurare la loro osservanza nel Territorio Libero,
eserciteranno le proprie funzioni entro i confini del Porto Franco.
Articolo 5.
1. - Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restrizione
del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la discarica sia di merci in transito,
che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti.
2. - Le autorita' del Territorio Libero non percepiranno suUe merci in importazione,
in esportazione od in transito attraverso il Punto Franco ne' dazi doganali, ne' altri gravami,
che non siano in corrispettivo di servizi prestati.
3. - Per quanto si riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco,
per essere consumate entro il Territorio Libero od alle merci esportate dal
Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate le relative leggi
e regolamenti in vigore Territorio Libero.
Articolo 6.
II deposito, il magazzinaggio, la verifica, la cernita delle merci,
l'imballaggio ed il rimballaggio e ie operazioni consimili, che era costume
per il passato di svolgere nelle zone franco del Porto di Trieste,
saranno autorizzate nel Porto Franco, in conformita' dei regolamenti
generali emanati dal Direttore del Porto Franco.
Articolo 7.
1. - II Direttore del Porto Franco potra' anche autorizzare
in Porto Franco la lavorazione delle merci.
2. - L'esercizio di attivita industriali sara consentito in Porto Franco soltanto
a quelle imprese che esistevano nelle zone franche del porto di Trieste prima
dell'entrata in vigore del presente Strumento.
Su proposta del Direttore del Porto Franco,
il Consiglio di Governo puo' consentire che vengano stabilite
nuove imprese industriali entro i confini del Porto Franco.
Articolo 8.
Le autorita' del Territorio Libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in Porto Franco
nella imsura che sara' necesaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolamenti
del Territorio Libero, per la prevenzione del contrabbando.
Articolo 9.
1. - Le autorita' del Territorio Libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire
i diritti portuali nel Porto Franco.
2. - II Direttore del Porto Franco determinera' la tariffa per l'uso delle installazioni
e dei servizi del Porto Franco.
Tale tariffa doVra' essere mantenuta ad un livello ragionevole ed essere in funzione
del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco.
Articolo 10.
Nel detenninare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse di cui al precedente articolo 9,
come nel disporre dei mezzi e dei servizi del Porto Franco, non sara' ammessa alcuna discriminazione,
basata sulla bandiera delle navi, oppure sullaa proprieta' delle merci o su qualsiasi altro motivo.
Articolo 11.
L'entrata e l'uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco, sara' sottoposta a quelle norme che verranno
stabilite dalle autorita' del Territorio Libero.
Tali norme tuttavia saranno formulate in modo da non intralciare ecceasivamente
l'entrata e l'uscita dal Porto Franco dei cittadini di qualunque Stato,
i quali esercitino un'attivita legittima nella zona del Porto Franco.
Articolo 12.
Le norme e regolamenti in vigore nel Porto Franco e le tariffe dei diritti e
delle tasse percepite nel Porto Franco devono essere rese pubbliche.
Articolo 13,
II cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno eaercitati in conformita'
delle norme emanate dalle autorita' del Territorio Libero,
le disposizioni del presente Strumento non dovendo considerarsi come implicanti alcuna reatrizione
al riguardo per le predette autorita'.
Articolo 14,
Nell'ambito del Porto Franco i provvedimenti sanitari e le disposizioni relative alla lotta contro
le malattie degli animali e delle piante, per quanto concerne le navi da passeggeri e da carico
saranno applicate dalle autorita' del Territorio Libero.
Articolo 15.
Le autorita' del Territorio Libero saranno tenute a fornire al Porto Franco l'acqua, il gas, la luce e l'energia elettrica,
i mezzi di comunicazione, i mezzi per il drenaggio ed altri servizi pubblici e ad assicurare i servizi di polizia
e la protezione contro gli incendi.
Articolo 16.
1. - Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia
tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse liberta' di transito,
in conformita' delle consuete convenzioni doganali,
senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami,
che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestatati.
2. - Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento,
sul territorio dei quali detto traffico transitera' in una direzione o nell'altra,
faranno tutto quanto sara' in loro potere per provvedere i mezzi piu' adeguati che sia possibile,
sotto ogni rispetto, per assicurare la rapiditita' ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole.
Essi inoltre non applicheranno, per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione o in
provenienza del Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane,
regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.
3. - Gli Stati che si assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento
non adotteranno alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare
artificialmente il traffico del Porto Franco ea favore di altri porti marittimi.
I provvedimenti adottati dal Governo jugoslavo per provvedere al traffico diretto ai porti della Jugoslavia
meridianale non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente il traffico.
Articolo 17.
II Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento,
concederanno, nei loro rispettivi territori ed in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione, liberta' di comunicazioni Postali,
lelegrafiche e telefoniche, in conformita' delle consuete convenzioni internazionali,
tra la zona del Porto Franco e qualsiasi altro paese, e cio' per ogni comunicazione che provenga dalla zona del
Porto Franco o sia da essa destinata.
Articolo 18
1. - Il Porto Franco sara' amministrato da un Direttore del Porto France. che ne avra' la legale rappresentanza,
in quanto persona giuridica . IL Gonsiglio di Goveroo sottoporrA' al Governatore un elenco di candidati idonei
per il posto di Direttore del Porto Franco. Il Govematore nominera' il Direttore, scegliendo tra i candidati a lui segnalati
dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo.
In case di disaccordo, la questione sara' riferita al Consiglio di Sicurezza.
II Govematore puo' anche licenziare il Direttore, dietro raccomandazione della Commissione Internazionale o
del Consiglio di Governo.
2. - Il Direttore non sara' ne' un cittadino jugoslavo, ne' un cittadino italiano.
3. - Tutti gli altri impiegati del Porto Franco saranno nominati dal Direttore.
Nella nomina degli impiegati, dovra' essere data preferenza ai cittadini del Territorio Libero.
Articolo 19.
Il Direttore del Porto Franco, compatibilmente con le disposizioni del presente Strumento, adottera' tutte le misure
ragionevoli e necessarie per l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del Porto Franco,
come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico relativo.
In particolare, egli sara' responaabile dell' esecuzione dei lavori portuali di ogni tipo in Porto Franco,
dirigera' il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali,
determinera', conformemente alle leggi del Territorio Libero, le condizioni di lavoro del Porto Franco e
sopravedra' alla osservanza inoltre nel Porto Franco, delle ordinanze e dei regolamenti
emanati dalle autorita' del Territorio Libero in materia di navigazione.
Articolo 20.
1. - Il Direttore del Porto Franco emaneria' quelle norme e quei regolamenti che riterra' necessari nell'esercizio
delle sue funzioni quali sono stabilite dall'articolo che precede.
2. - Il bilancio preventivo autonomo del Porto Franco verra' approntato dal Direttore e sara' approvato
e amministrato in conformita' delle leggi che saranno stabilite dall'assemblea popolare del Territorio Libero.
3. - Il Dirttore del Porto Franco sottoporra' un rapporto annuale sul funzionamento del Porto Franco
al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio Libero. Una copia del rapporto dovra'
essere inviata alla Comissione Internazionale.
Articolo 21.
1. - Sara' creata una Commissione Internazionale del Porto Franco,
in apresso designata <> ,composta di un rappresentante del Territorio Libero e
di un rappresentante di ognuno dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito di GraNn Bretagna e Irlanda del Nord,
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare Jugoslavia,
Italia, Cecoslovacchia,Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a condizione che ognuno di detti Stati abbia assunto
le obbligazioni di cui al presente Strumento.
2. - Il rappresentante del Territorio Libero sara' Presidente permanente della Commissione Internazionale.
In caso di parita' di voti, prevarra' il voto espresso dal Presidente.
Articolo 22.
La Commissione Internazionale avra' la sua sede in Porto Franco.
I suoi uffici e ie sue attivita' saranno alla giurisdizione locale.I membri e i funzionari della Commissione Internazionale
godranno nel Territorio Libero di quei privilegi ed immunita' che saranno necessarie per il libero esercizio
delle loro funzioni.
La Commissione Internazionale organizzera' il proprio Segretariato, stabilita' la procedura di funzionamento e determinera'
il proprio bilancio. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno ripartite tra gli Stati membri,
in una maniera equa, secondo le proporzioni da essi accettate in seno alla Commissione Internazionale stessa.
Articolo 23.
La Commissione Internazionale avra' il diritto di procedere ad inchieste ed a studi su tutte le questioni
concernenti il funzionamento, l'utilizzazione e l'amministrazione del Porto Franco o gli aspetti tecnici del transito
tra il Porto Franco e gli Stati ch'esso serve, compresa l'unificazione dei metodi seguiti per lo smistamento del traffico.
La Conimissione Internazionale agira', sia di propria iniziativa,sia quando siffatte questioni siano portate
alla sua attenzione da qualunque Stato, o dal Territorio Libero, o dal Direttore del Porto Franco.
La Commissione Internazionale comunichera' le sue vedute o raccomandazioni al riguardo allo Stato
od agli Stati interessati, o Territorio Libero, od al Direttore del Porto Franco.
Tali raccomandazioni saranno prese in considerazione e saranno adottati opportuni provvedimenti.
Nel caso in cui tuttavia il Territorio Libero, o lo Stato, o gli Stati interessati ritengano che detti provvedimenti
siano incompatibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione potra' essere regolata, a richiesta
del Territorio Libero,o di uno qualunque degli stati interessati, secondo la procedura prevista all'articolo 24.
Articolo 24.
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Strumento,
che non sia regolata mediante negoziati diretti, dovra' a meno che le Parti non convengano di adottare un altro sistema
per il regolamento della controveraia stessa, essere sottoposta, a richiesta di una o dell'altra parte,
a una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle Parti e di un membro,
scelto di comune accordo tra le Parti, fra cittadini di un terzo paese.
Se nello spazio di un mese le due Parti non riescono a mettersi d'accordo sulla designazione del terzo membro,
il Segretario generale delle Nazioni Unite sara' invitato a procedere alla designazione.
La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituira' la decisione della Commissione e dovra'
essere accettata dalle Parti come definitiva ed obbligatoria.
Articolo 25.
Potranno presentarsi al Consiglio di Sicurezza da parte del Consiglio di Govemo del Territorio Libero,
o da tre o piu' Stati rappresentati nella Commissione Internazionale,
proposte di emendamenti al presente Strumento.
Ogni emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrera' in vigore alla data stabilita dal Conaiglio stesso.
Anicolo 26.
Ai fini del presente Strumento, uno Stato sara' considerato aver assuntole obbligazioni nascenti dallo Strumento,
se esso sia Parte contraente del Trattato di Pace con I'ltalia o se esso abbia notificato al Governo della
Repubblica francese l'assunzione da parte sua di dette obbligazioni.
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Last Update: 26-04-2008 Studio Ingegneria Marussi - Trieste |